Settembre 21, 2018

Il personale viaggiante: la normativa e le responsabilità

Il 2018 ha portato revisioni sulle figure e sui contratti dei trasportatori, andando a cambiare alcuni elementi del Contratto Collettivo Nazionale per la loro categoria. Vari punti sono stati a lungo chiesti e finalmente messi nero su bianco, portando benefici ai professionisti e un miglior trattamento ad un gruppo di lavoratori sottoposti a grandi responsabilità, sia nei confronti dei loro clienti sia verso gli altri utenti della strada.

La classificazione del cosiddetto ‘personale viaggiante’ ha subito una profonda trasformazione, venendo ora definita sulla base di otto parametri e tre qualifiche: originariamente, la loro attività era definita esclusivamente sulla base del mezzo guidato, senza tenere conto di altri fattori del ruolo.

Questo ha portato al personale viaggiante di tipo A, B, C, E, F all’attribuzione della discontinuità di 47 ore settimanali per le loro mansioni, mentre per quelli che rientrano nelle categorie D, G e H scende a 39 ore (ma estendibile a 44 per G e H con particolari accordi territoriali): originariamente le 47 ore erano prerogativa del livello 3S.

La verifica dell’impiego in mansioni discontinue su 47 ore settimanali viene effettuata attraverso una comunicazione alle Organizzazioni Sindacali competenti (o passando per figure intermediarie come Ebilog), indicando il numero di dipendenti autisti con i relativi inquadramenti, che poi svolgeranno i dovuti controlli con le modalità indicate nel CCNL (fermo restando l’adozione dei termini del contratto per le imprese artigiane se l’attività rientra in questa categoria): l’esito positivo della verifica avrà validità per 4 anni (3 nel caso di personale viaggiante di qualifica 1).

I monti ore così designati possono essere distribuiti fino ad un massimo di 6 giorni e conguagliabili nell’arco di 4 settimane, con modalità comunicate agli organi sindacali competenti: ciò permette al personale viaggiante di avere una maggiore stabilità sugli orari di lavoro, che non possono essere quindi modificati dopo il momento dell’assunzione.

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L’insieme di queste modifiche al CCNL sono rivolte a potenziare la sicurezza nello svolgere mansioni che prevedono la guida di un mezzo pesante, per il benessere sia del professionista che degli altri utenti della strada: norme più attente e revisioni sugli orari permettono una distribuzione consona delle ore lavorative.

La giornata di riposo settimanale designata è la domenica, ma si tiene comunque conto delle esigenze di trasporto di particolari settori (come ad esempio l’ortofrutta e altri cibi freschi), lasciando autonomia nell’indicare un altro giorno di riposo nel corso della settimana, fermo restando che non possono passare più di 6 giorni dalla precedente giornata libera.

Operando nel settore dal 195, Rota Trasporti ha sempre dimostrato una grande attenzione nel recepire e fare proprie le modifiche ai contratti, con il costante impegno a garantire alti livelli di sicurezza ai suoi impiegati nello svolgimento delle loro mansioni: una costante opera di formazione e aggiornamento sui temi della sicurezza e sulle responsabilità professionali permette ai nostri operatori di 3° livello Super di operare al massimo delle loro capacità e con la massima attenzione nei confronti delle merci trasportate, dei bisogni del cliente e della loro relazione con gli altri utenti della strada. Contattaci per sapere di più sui nostri servizi di trasporto per conto terzi.

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